Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita' di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attivita', ivi incluse quelle in corso ((con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW)). Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l'entita' delle tariffe per le attivita' di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attivita'. La proposta include le modalita' di pagamento delle tariffe. La proposta di tariffe di cui al comma 2 e' approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.

Testo vigente dal 21 agosto 2014

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 21 agosto 2014. 10 parole aggiunte.

… sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attivita', ivi incluse quelle in corso aggiunto: con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art25 · fonte del testo

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