Comma abrogato dal d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2017, n. 19.

Abrogato dal 1 marzo 2017

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 1 marzo 2017. 615 parole tolte, 160 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonche' per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. Al fine di non ridurre l'entita' complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

tolto: a) il primo aggiornamento puo' essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;

tolto: b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;

tolto: c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di piu' di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi 2 e 3, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema e' applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo … clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto. tolto: 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di potenza non superiore a 20 kW aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 6 comma 9) che "Cessano altresi' eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art24 · fonte del testo

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