Art. 25-bis — Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1º gennaio 2015, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
- a)la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1º gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
- b)per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1º gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
- c)per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3
Testo vigente dal 21 agosto 2014
