Art. 3 — Disposizioni transitorie e finali

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

  • a)del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n. 243 del 16 ottobre 2010;
  • b)del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2011, recante dichiarazione di "grande evento" in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terra' nella citta' di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilita' speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attivita' concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attivita', rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate. 2 Per il necessario completamento funzionale degli interventi gia' programmati, le somme non ancora impegnate, alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato numero 6050 del 2011, dai Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 31 maggio 2008, nonche' alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2009, n. 3776 e 3777, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2009, sulle contabilita' speciali intestate ai funzionari delegati medesimi, sono versate al capitolo 3560 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno" per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17226 in data 14 marzo 2012, recante variazione del bilancio, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono trasferite direttamente alla societa' creditrice gia' proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento e' effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilita' interno per la regione Campania, per la cui mera ricognizione e' adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: "12.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "11.782 milioni di euro". All'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo le parole: "persone fisiche", la lettera "e" e' sostituita dalla seguente: ",";
  • b)dopo le parole: "nonche' per il soccorso pubblico" sono aggiunte le seguenti: ", e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione". E' istituita, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi, che mette a disposizione nel sito internet del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o che si propongono come affidatari di tali lavori, servizi e forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze e su danni gia' verificatisi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6

2

Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma".

Testo vigente dal 9 febbraio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 258/2014

    Questione inammissibile
    20 novembre 2014

    È manifestamente inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 113, 117, 119 e 120 Cost., dell'art. 3, comma 4, del d.l. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100) che, nell'assunto del rimettente, avrebbe legificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, con il quale è stato deliberato il trasferimento alla Regione Campania della proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Infatti, la censurata disposizione si occupa esclusivamente degli aspetti economici della vicenda, limitandosi a fare riferimento al citato d.P.C.m.: pertanto, il trasferimento dominicale (operato con il decreto e costituente la causa del pagamento stabilito dalla legge) non entra nella struttura precettiva della norma, ma si atteggia a mero presupposto esterno. - Sulla costante giurisprudenza costituzionale che «ha riconosciuto l'esistenza di una presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi, ove gli stessi siano richiamati in una disposizione legislativa, tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo univoco dal testo normativo», non essendo peraltro sufficiente che l'atto sia indicato in modo specifico dalla norma legislativa, v. la citata sentenza n. 85/2013 ove sono altresì menzionate le sentenze nn. 80/2013, 311/1993 e 536/1990. - Per l'affermazione che il rinvio recettizio «è ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti», non essendo sufficiente rilevare che una fonte ne richiama testualmente un'altra, per concludere che la prima abbia voluto incidere sulla condizione giuridica della seconda o dei suoi contenuti, v. la citata sentenza n. 80/2013.

    Art. 3 Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 2012 al 9 febbraio 2014. 5 parole tolte in 2 capoversi.

… essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. tolto: 4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, … indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis tolto: 4-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, … le parole: "12.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "11.782 milioni di euro"aggiunto: . All'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo le parole: "nonche' per il soccorso pubblico" sono aggiunte le seguenti: ", e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione". tolto: 5-bis. E' istituita, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, … lavori, servizi e forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze e su danni gia' verificatisiaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6

    Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-05-15;59~art3 · fonte del testo

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