Art. 61 — Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, e' abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico. 6 La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 15 marzo 2013 n. 39 (in G.U. 1a s.s. 20/3/2013, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012".

Testo vigente dal 21 marzo 2013

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/2013

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 2013

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012 il quale dispone che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri - ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali o si debba evitare un grave danno all'Erario - può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. La disposizione censurata, nel prevedere quale unica condizione per l'adozione unilaterale dell'atto ad opera dello Stato, il semplice decorso del tempo, prescinde completamente dall'osservanza, da parte dello Stato e delle Regioni, di comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione, e dunque dalla necessaria previsione di procedure di reiterazione delle trattative con l'impiego di specifici strumenti di mediazione ai quali possono aggiungersi ulteriori garanzie di bilateralità, quale la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale. Né il rilievo nazionale degli interessi menzionati dalla disposizione impugnata è da solo sufficiente a rendere legittimo il superamento dei limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni fissati dalla Costituzione, così come non lo è l'eccezionalità dell'attuale congiuntura economica e finanziaria, atteso che anche in tal caso lo Stato per affrontare l'emergenza deve predisporre rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale. Restano assorbite le ulteriori censure. - V. citate sentenze n. 303 del 2003; n. 383 del 2005; n. 33 e n. 163 del 2011; n. 148, n. 151 e n. 179 del 2012.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 · Art. 61 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 2013

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2012 al 21 marzo 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 15 marzo 2013 n. 39 (in G.U. 1a s.s. 20/3/2013, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art61 · fonte del testo

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