Art. 3-bis — Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia
In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2012, n.100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione europea di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, ((fino al 31 dicembre 2014)), continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2012, e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 1 marzo 2014
