Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

  • a)del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
  • b)del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2011. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita' ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Testo vigente dal 10 agosto 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 250/2014

    Questione infondata
    7 novembre 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 -ter, comma 1, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 113, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza, che «Restano fermi gli effetti» della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, e, segnatamente, del d.P.C.M. n. 40191 del 31 luglio 2009 nonché dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3801 del 15 agosto 2009. I provvedimenti governativi menzionati hanno dichiarato la situazione emergenziale ed attuato la gestione commissariale nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'opera viaria denominata strada pedemontana veneta. Per il giudice rimettente la norma impugnata - la quale nell'ambito della disciplina di riordino della protezione civile dettata dal decreto legge n. 59 del 2012 fa salvi gli effetti dei provvedimenti predetti - attuerebbe una irragionevole "legificazione" dei provvedimenti emergenziali, ledendo in tal modo il diritto di difesa dei ricorrenti nei giudizi a quibus. Diversamente, invece, la clausola di salvezza degli effetti costituisce mero rinvio non recettizio e non ha carattere novativo della fonte. Come ritenuto dalla dottrina, la natura del rinvio la dipende dal livello di innovatività giuridica del richiamo ovvero dal suo effetto: mentre il rinvio recettizio opera una novazione della fonte che eleva la norma richiamata al rango primario, la funzione del rinvio non recettizio non è quella di incorporare il contenuto della norma richiamata, bensì di indicare la fonte competente a regolare una determinata materia. La stessa differenza tra rinvio materiale e rinvio formale è stata recepita anche dalla giurisprudenza costituzionale la quale ha ulteriormente precisato che l'effetto di incorporazione si produce soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti, operando altrimenti una presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi. Nel caso di specie, dal dibattito parlamentare si traggono elementi idonei a dimostrare come l'introduzione dell'art. 6 -ter in sede di conversione del d.l. n. 79 del 2012 con la legge 7 agosto 2012, n. 131, sia stata motivata con l'esigenza di effettuare una ricognizione delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione per stabilire quali fossero, in relazione alle stesse, le gestioni commissariali da sottrarre alla sfera di applicazione da tutte le modifiche. - Sulla necessità che in tema di rilevanza della questione le ordinanze di rimessione siano sorrette da un adeguato e specifico impianto argomentativo idoneo ad individuare con esattezza la pretesa sostanziale fatta valere dai ricorrenti nei giudizi a quibus e la correlazione tra tale pretesa e la norma censurata, v., ex plurimis, le sentenze nn. 107/2013, 99/2013, e le ordinanze nn. 93/2012, 84/2012 e 38/2012. - Sulla distinzione tra «significato normativo» e «dichiarativo» del richiamo attuato dalla legge ad un atto alla stessa sottordinato, v. la citata sentenza n. 304/1986. - Sulla differenza tra rinvio materiale e rinvio formale, v. le sentenze nn. 85/2013, 80/2013, 232/2006, 536/1990, 199/1993 e 311/1993.

    Art. 6-ter Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-20;79~art6ter · fonte del testo

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