In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ((n. 127)) del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei"; (( Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:
  • a)lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;
  • b)il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
  • c)la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
  • d)le attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita', in relazione allo stato di attuazione delle opere;
  • e)le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
  • f)i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonche' con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013". 3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, e' considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES))

Testo vigente dal 26 giugno 2013

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 2013 al 26 giugno 2013. 1 parola tolta, 248 parole aggiunte in 8 capoversi.

… Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. tolto: 147 aggiunto: 127 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a …

a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei"; aggiunto: Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:

aggiunto: a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;

aggiunto: b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;

aggiunto: c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;

aggiunto: d) le attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita', in relazione allo stato di attuazione delle opere;

aggiunto: e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;

aggiunto: f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonche' con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013". 3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, e' considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-26;43~art3 · fonte del testo

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