Art. 2 — Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) al comma 2:
- 1)alla lettera a), dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011," sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,";
- 2)alla lettera b), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";
- 3)alla lettera c), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015"; 0b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano piu' proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo puo' essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalita' disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata"));
- a)al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacita' strutturale.»;
- b)i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati. ((1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020")) All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo e' data priorita' a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici ((e universitari)). ((Fatti salvi gli interventi gia' programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti)) edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a cio' destinate ((deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilita')).». ((2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"))
Testo vigente dal 24 dicembre 2019
