Art. 2 — Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:

  • a)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 49));
  • b)il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
  • c)il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali". Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Testo vigente dal 20 maggio 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9733/2025

    14 aprile 2025
    • Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato

    Ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un'ipotetica non contestazione dell'accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo. (Nella specie, la S.C. ha che la cassato la decisione che aveva ritenuto che tra le parti fossero intercorsi due distinti accordi in punto di tariffe applicabili a prestazioni forensi, deducendo l'avvenuta conclusione del primo accordo dalla sua mancata contestazione e dalla stipulazione della ulteriore e successiva convenzione - che aveva esteso l'applicazione del primo ad un periodo ad essa antecedente - pur in assenza della necessaria prova scritta).

    Art. 2 · Art. 2233 c.c. · Art. 1326 c.c. · Art. 1350 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 102 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 443/2007

    Questione infondata
    21 dicembre 2007

    Deve essere dichiarata l'inammissibilità per tardività delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promosse per violazione degli artt. 3, 114, 117, primo comma, e 120 Cost., in quanto sollevate per la prima volta in occasione della presentazione della memoria integrativa depositata in prossimità dell'udienza pubblica. - Nello stesso senso, v. la citata sentenza n. 246/2006.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 · Art. 2 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica · Art. 3 cost. · Art. 114 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 20 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 2008 al 20 maggio 2023. 18 parole tolte, 9 parole aggiunte.

a) tolto: l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 49;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art2 · fonte del testo

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