Art. 14 — Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. Al capo II ((del titolo II)) della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: "Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari. 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l ((non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.)) 3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. (("Art. 14-ter. (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.)) 2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare ((una sanzione)) amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:

  • a)si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
  • b)le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
  • c)la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti". 2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: (("2-bis.)) L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria ((puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario))".

Testo vigente dal 12 agosto 2006

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2006 al 12 agosto 2006. 48 parole tolte, 57 parole aggiunte in 2 capoversi.

1. Al capo II aggiunto: del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i … deliberare l'adozione di misure cautelari. 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l tolto: sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate aggiunto: non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate. 3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. "Art. 14-teraggiunto: . (Impegni). - 1. tolto: Fino alla decisione di cui all'articolo l5 che accerta la aggiunto: Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 aggiunto: della presente legge o degli articoli tolto: 8l aggiunto: 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far tolto: cessare l'infrazione aggiunto: venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', tolto: qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, puo' aggiunto: valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare tolto: l'illecito aggiunto: l'infrazione. 2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare tolto: un aggiunto: una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:

… imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere tolto: ridotta in misura non superiore alla meta'. aggiunto: non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art14 · fonte del testo

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