Art. 50-bis — Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile

[1]Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario puo' autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per la regolamentazione del presente comma. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, limitatamente alle unita' di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalita' previste dal precedente periodo e' disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamita' naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalita' che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse. Al fine di far fronte all'eccezionalita' dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52. 7 Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purche' nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attivita' di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

7

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 16-sexies, comma 4) che "Al fine di garantire l'omogeneita' operativa delle attivita' funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attivita' di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonche' di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e' prorogata fino al 28 febbraio 2019".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

15

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018".

L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104

25

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "[...] il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020".

L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234

36

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021".

L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla 29 dicembre 2022, n. 197

40

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2023, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2022".

L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213

51

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2024, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023".

L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207

58

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2025, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024".

L. 30 dicembre 2025, n. 199

61

La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 570) che "[...] Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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  4. 1 gennaio 2023 — 1 gennaio 2024per un anno
  5. 1 gennaio 2022 — 1 gennaio 2023per un anno
  6. 15 agosto 2020 — 1 gennaio 2022per un anno
  7. 18 giugno 2019 — 15 agosto 2020per un anno
  8. 1 gennaio 2019 — 18 giugno 2019per 6 mesi
  9. 6 dicembre 2017 — 1 gennaio 2019per un anno
  10. 13 agosto 2017 — 6 dicembre 2017per 4 mesi
  11. 11 aprile 2017 — 13 agosto 2017per 4 mesi
  12. 18 dicembre 2016 — 11 aprile 2017testo originarioper 4 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2025 al 1 gennaio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2025, n. 199

    La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 570) che "[...] Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art50bis · fonte del testo

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