Art. 8-bis — Disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale

Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 dell'articolo 6-bis e' abrogato;
  • b)al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: "espressamente indicate" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "individuate ai sensi dell'articolo 13";
  • c)all'articolo 13:
  • 1)al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita' di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.";
  • 2)dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo. 3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7";
  • 3)al comma 4, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-ter";
  • d)all'articolo 16:
  • 1)al comma 1, dopo le parole: "ed affini," sono inserite le seguenti: "con esperienza internazionale,";
  • 2)al comma 2, le parole: "all'art. 17" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,". Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2013, nonche' l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2013. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2

Testo vigente dal 31 ottobre 2013

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