Art. 6 — Componenti del Servizio nazionale della protezione civile
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1992 al 6 febbraio 2018. 256 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'attuazione delle attivita' di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalita' di protezione civile, nonche' ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. Concorrono, altresi', all'attivita' di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonche' gli ordini ed i collegi professionali. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonche' le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalita' della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati. Presso il Dipartimento della protezione civile e' istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art6 · fonte del testo
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