Art. 14 — Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Ad eccezione delle Universita', degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 13 Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Universita', degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 13 Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368". Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle citta' metropolitane e ai comuni, e' comunque concessa, in coerenza e secondo le modalita' previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facolta' di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43 (in G.U. 1ª s.s. 09/03/2016, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziche' «negli anni 2014, 2015 e 2016»".

Testo vigente dal 10 marzo 2016

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 43/2016

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 2016

    È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello Statuto trentino, e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 - dell'art. 14, commi 1, 2 e 4- ter , del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che limita la spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento della medesima sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro, e rispettivamente all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore a tale importo. La rinuncia al ricorso della ricorrente, infatti, seguita dall'accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (a seguito dell'Accordo di finanza pubblica raggiunto con lo Stato), determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

    Art. 15 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 · Art. 14 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 10 marzo 2016. 2 parole tolte.

… quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368". tolto: 4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province … non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articoloaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43 (in G.U. 1ª s.s. 09/03/2016, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziche' «negli anni 2014, 2015 e 2016»".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art14 · fonte del testo

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