Art. 33 — Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente»;
  • b)al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente». 5 E' fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti gia' effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 8, comma 5, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capital».
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 18-12-2024 a seguito della modifica dell'art. 18, commi 1 e 2, lettere a) e b) del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, che disponevano la modifica del presente articolo, ad opera della L. 8 agosto 2025, n. 118, di conversione del D.L. medesimo.

Testo vigente dal 10 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2025 al 10 agosto 2025. 56 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), tolto: a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al tolto: 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno tolto: 2027 aggiunto: 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente»;

… azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), tolto: a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al tolto: 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno tolto: 2027 aggiunto: 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 18-12-2024 a seguito della modifica dell'art. 18, commi 1 e 2, lettere a) e b) del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, che disponevano la modifica del presente articolo, ad opera della L. 8 agosto 2025, n. 118, di conversione del D.L. medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193~art33 · fonte del testo

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