Art. 11 — Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche
All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite ((dalle seguenti:)) «31 dicembre 2025». ((Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo e' fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed e' prorogabile fino a ulteriori cinque anni. La proroga e' disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione da nominare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della regione Abruzzo.)) ((Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies del presente articolo, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico:))
- a)((riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unita' immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo e' concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale il contributo e' concesso fino all'80 per cento delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro se nell'edificio risultano soltanto unita' immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;))
- b)((gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;))
- c)((danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;))
- d)((oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;))
- e)((delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis al fine di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;))
- f)((interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;))
- g)((interventi per far fronte a interruzioni di attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis.)) ((I contributi di cui al comma 1-ter possono essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies:))
- a)((all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;))
- b)((all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.)) ((Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-quater, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 1-quater, lettera b), sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies.)) ((I contributi di cui al comma 1-quater sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione e il ripristino o la ricostruzione di cui al comma 1-ter e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali e' concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro.)) ((Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-bis e' autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai sensi del primo periodo, il fondo per la ricostruzione di conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 e' incrementato nella misura di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede:))
- a)((quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota assegnata al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;))
- b)((quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri)).
Testo vigente dal 8 ottobre 2025
