((1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";
  • b)dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni")) Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale.

Testo vigente dal 10 aprile 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 2010 al 10 aprile 2010. 86 parole tolte, 89 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: 1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) tolto: alla aggiunto: la lettera a) tolto: le parole: "di rapina e di estorsione aggiunto: e' sostituita dalla seguente: "a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, tolto: e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: " aggiunto: di tentato omicidio, di rapina, di estorsionetolto: , aggiunto: e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, tolto: comunque aggravati aggiunto: e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) per i delitti consumati o tentati tolto: previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis aggiunto: di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, tolto: comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).". aggiunto: nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni" Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2010-02-12;10~art1 · fonte del testo

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