((Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantita' di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((all'articolo 11:
  • 1)al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente";
  • 2)al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "ovvero presso altri luoghi," sono inserite le seguenti: "in entrambi i casi";))
  • b)((all'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. 1-ter. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della meta'")).

Testo vigente dal 8 ottobre 2025

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;116~art1bis · fonte del testo

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