Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati ((sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2)). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo vigente dal 15 settembre 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 60/2012

    Questione infondata
    19 marzo 2012

    Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, per difetto di motivazione. Il giudice rimettente, infatti, non argomenta in alcun modo sulle ragioni per le quali la presenza della polizia locale a presidio delle apparecchiature di autovelox in strade prive delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dalla legge, potrebbe arrecare un pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione.

    Art. 13 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 4 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 150/2006

    Questione infondata
    7 aprile 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il rimettente, infatti, prospetta il contrasto con i principi contenuti nella legge delegante in relazione, non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì ad una norma successiva ed estranea al rapporto di delegazione legislativa.

    Art. 4 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale · Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 151/2006

    Questione inammissibile
    7 aprile 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 2, lettera s) , della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l'obbligo di contestazione immediata previsto dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'ordinanza di rimessione non contiene infatti alcuna descrizione dell'infrazione oggetto del verbale di contravvenzione opposto, né indica la norma violata dal conducente dell'autoveicolo, il che non consente di verificare se la questione sia o meno rilevante nel giudizio a quo .

    Art. 4 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 2 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2003 al 15 settembre 2020. 15 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle tolto: strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo aggiunto: restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-06-20;121~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari