Art. 3 — Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale

Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997, e' subordinata alla presentazione da parte degli enti locali al medesimo Ministero di una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamentoiscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonche' i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4 Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' sostituito dal seguente: "21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa' miste ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella misura del quaranta per cento da lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti e nella misura del quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a quaranta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.". I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilita' ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parita' di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima professionalita'. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18, primo comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non e' richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo. Gli oneri relativi alle quote di indennita' di anzianita', di cui al quinto comma, lettera a), dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alladata del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attivita' di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialita' del mercato del lavoro locale. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per l'anno l997. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, e' autorizzata l'apertura di contabilita' speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del nonche' ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilita' si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura delle contabilita' e' disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata. ((Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, titolari delle predette contabilita' speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi)). Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. 6 11

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52

4

Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera a)) che sono prorogati per ulteriori otto mesi i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

L. 23 dicembre 1998, n. 448

6

La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che "Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi".

D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185

11

Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma 2, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 del suddetto decreto e' abrogato l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2008. 93 parole tolte, 83 parole aggiunte.

… delle contabilita' e' disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata. tolto: Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilita' speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero aggiunto: Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attivita' culturalitolto: , ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate aggiunto: per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del tolto: 30 novembre 2006, sono riprogrammate aggiunto: 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del tolto: citato decreto-legge aggiunto: 20 maggio 1993, n. 149 tolto: del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge aggiunto: 19 luglio 1993, n. 237 tolto: del 1993, e,aggiunto: . Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, tolto: possono essere trasferite da una contabilita' speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazioneaggiunto: , ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il tolto: 30 gennaio 2007 aggiunto: 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturaliaggiunto: , titolari delle predette contabilita' specialiaggiunto: , sono tenuti a comunicare tolto: all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammate aggiunto: alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-25;67~art3 · fonte del testo

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