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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1999 al 1 gennaio 2008. 662 parole tolte, 6 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonche' dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 e' stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non puo' superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1 gennaio 1998. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. tolto: 17 MAGGIO 1999 aggiunto: 24 DICEMBRE 2007, N. tolto: 144. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarieta' del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non e' dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se e' destinata a tale finalita' solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, e' tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge. Resta salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

tolto: a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

tolto: b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

tolto: c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente articolo. aggiunto: 247

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-25;67~art2 · fonte del testo

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