Al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti previste, per la citta' di Napoli, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi e' assegnata la somma di lire 15 miliardi. Al predetto onere si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo, iscritto ad apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione, e' versato alla contabilita' speciale intestata alla prefettura di Napoli. A fronte delle somme erogate il prefetto provvedera' alla presentazione dei rendiconti con le modalita' previste dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dall'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine, inoltre, di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e 6 si provvede con le risorse rivenienti da mutui concessi al comune e all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1996, n. 431

1

La L. 8 agosto 1996, n. 431 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994, n. 496, relativo ai mutui concessi e non utilizzati, e' differito al 31 gennaio 1995, ai fini dell'attuazione degli interventi indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 3".

Testo vigente dal 7 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1994 al 7 settembre 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1996, n. 431

    La L. 8 agosto 1996, n. 431 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994, n. 496, relativo ai mutui concessi e non utilizzati, e' differito al 31 gennaio 1995, ai fini dell'attuazione degli interventi indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-08-08;496~art3 · fonte del testo

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