Art. 3-bis — Procedure relative agli ammortizzatori sociali
Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 1uglio 1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della societa' ad una delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge n. 223 del 1991
Testo vigente dal 25 maggio 1997
