Art. 10 — Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS
Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla della legge 17 gennaio 1997, n. 4, e' effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalita' stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
Testo vigente dal 26 marzo 1997
