Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.
- Art. 1 — 1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". 1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto"
- Art. 2 — Aggravante del terrorismo internazionale
- Art. 3 — Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni
- Art. 4 — Attività sotto copertura
- Art. 5 — Intercettazioni preventive
- Art. 6 — Intercettazioni di comunicazioni tra presenti
- Art. 7 — Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo
- Art. 8 — Disposizioni sulle prove
- Art. 9 — Notificazioni
- Art. 10 — Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale
- Art. 10-bis — Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale
- Art. 11 — Entrata in vigore