Art. 3 — Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni
Nei procedimenti per i delitti previsti ((dagli articoli 270-ter e 280-bis)) del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con finalita' di terrorismo".
Testo vigente dal 12 marzo 2003
