Art. 8 — Disposizioni sulle prove
Alle ((norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)), approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis," sono inserite le seguenti: "nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4";
- b)all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: "dall'articolo 51, comma 3-bis", sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4";
- c)all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti.". ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438)).
Testo vigente dal 19 dicembre 2001
