Art. 10-bis — Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale
All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente: "3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.". All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: "1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.". Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime. 4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transi-torie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144
Testo vigente dal 19 dicembre 2001
