Art. 10 — Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata ((all'unita' previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249))) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, puo' essere ripartita ((ai medesimi fini)), in termini di competenza e di cassa, anche tra ((...)) altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero dell'interno.
Testo vigente dal 19 dicembre 2001
