Art. 1 — 1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". 1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto"

((anche internazionale)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438)) ((5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalita' dello Stato" e' aggiunta la seguente: "italiano". 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "da' rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione". 5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza e' prestata". 5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresse))

Testo vigente dal 19 dicembre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 2001 al 19 dicembre 2001. 261 parole tolte, 119 parole aggiunte.

tolto: Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 270-ter (Associazioni con finalita' di terrorismo internazionale). - 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalita' di terrorismo, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. 2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Art. 270-quater (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,aggiunto: anche internazionale COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438 5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalita' dello Stato" e' aggiunta la seguente: "italiano". 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "da' rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "da' rifugio o fornisce aggiunto: vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione tolto: a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 2. La pena e' aumentata se l'ospitalita', i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente. 3. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.". All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopoaggiunto: ". 5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "tolto: aggressivi chimici" sono inserite leaggiunto: se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "tolto: biologici, radioattivi". All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "organizza" sono inserite le seguenti: "finanzia anche indirettamente". All'articoloaggiunto: se l'assistenza e' prestata". 5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis tolto: del codice penale, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni". All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola:"269" sono inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,".aggiunto: , secondo comma," sono soppresse

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-10-18;374~art1 · fonte del testo

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