Art. 2 — Modifiche all'articolo 157 del codice di procedura penale

All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. ((Il difensore puo' dichiarare immediatamente all'autorita' che procede di non accettare la notificazione. Per le modalita' della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis))". ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 60)).

Testo vigente dal 24 aprile 2005

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 20/2014

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2014

    È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., dell'art. 157, comma 8- bis , cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 17 del 2005 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 60 del 2005), il quale prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna ai difensori di fiducia, nella parte in cui stabilisce che «nella forma prevista possa essere eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio». Il giudice a quo , pur fondando i dubbi di legittimità costituzionale sulla considerazione che la permanenza, tra difensore e assistito, di un rapporto «atto a garantire idonea conoscenza degli atti processuali» è meramente ipotetica, ben potendo tale rapporto venir meno nel corso del procedimento penale, non chiarisce se nel caso di specie questa evenienza si sia verificata, né, eventualmente, quale ne sia stata la causa e, in particolare, se ciò sia dipeso dal comportamento dell'imputato. Il rimettente, inoltre, non fornisce una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato e a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione e senza considerare, in particolare, che la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente. Né il difetto di motivazione può essere colmato dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte. - Per il principio in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 301/2012; ordinanze nn. 185/2013, 150/2013 e 63/2011. - Sul dovere di informazione e comunicazione da parte del difensore nei confronti del proprio assistito, v. la citata sentenza n. 136/2008. - Nel senso che la carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza non può essere colmata dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte, ostandovi il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la citata ordinanza n. 321/2010.

    Art. 157 c.p.p. · Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 136/2008

    Questione infondata
    14 maggio 2008

    riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante: «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna», convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), s…

    Art. 157 c.p.p. · Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna · Art. 111 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2005

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2005 al 24 aprile 2005. 53 parole tolte, 38 parole aggiunte.

… di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.tolto: ". All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori." aggiunto: Il difensore puo' dichiarare immediatamente all'autorita' che procede di non accettare la notificazione. Per le modalita' della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis". COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 60.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-02-21;17~art2 · fonte del testo

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