Art. 5 — Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori

(( Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa e' personale", sono inserite le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo". )) All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; ((coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore)); coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici ((e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.))";
  • b)dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: (("1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale;)) 1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.";
  • c)al comma 12, le parole: "lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale";
  • d)al comma 13-bis, le parole: "Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto" sono sostituite dalle seguenti: "I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti". (( Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validita' del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ))

Testo vigente dal 23 agosto 2005

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2005 al 23 agosto 2005. 3 parole tolte, 225 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa e' personale", sono inserite le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo". All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

… dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro cheaggiunto: , titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di … terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici tolto: di cui al aggiunto: e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.";

… ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella specialeaggiunto: . Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale; 1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i …

… senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti"aggiunto: . Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validita' del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115~art5 · fonte del testo

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