Elezioni degli organi degli ordini professionali ((e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale)) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti. (( Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. ))

Testo vigente dal 23 agosto 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32831/2025

    16 dicembre 2025

    In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato, il difetto di un requisito di accesso al concorso (nella specie, l'abilitazione all'insegnamento in relazione al concorso per il reclutamento di insegnanti di ruolo per il triennio 2016-2019) non può essere sanato ex post in conseguenza del superamento di fatto delle prove d'esame, cui il candidato sia stato ammesso con riserva in forza di provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2005 - e ciò anche nel caso in cui sia disposto, per legge, l'integrale scorrimento delle graduatorie - atteso che detta norma riguarda le sole procedure cd. idoneative, finalizzate alla verifica di determinate capacità tecniche, e non quelle concorsuali, destinate, invece, a dispiegare effetti solo verso chi ad esse legittimamente partecipi in via comparativa, e, comunque, non consente, anche sul piano testuale, la sanatoria della posizione di chi fosse ab origine privo di un titolo necessario per partecipare al concorso.

    Art. 4 · Art. 400 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado · Art. 97 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 150 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/2009

    Questione infondata
    19 maggio 2009

    È manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il quale stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove di esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Infatti, analoga questione è già stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 108 del 2009 e non risultano proposte censure nuove o diverse da quelle in essa già esaminate. - V. sentenza n. 108 del 2009.

    Art. 4 Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 108/2009

    Questione infondata
    9 aprile 2009

    Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Non è infatti motivata in modo convincente la tesi - su cui l'eccezione è basata - della inammissibilità del ricorso nel giudizio a quo , derivante dal fatto che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto spontaneamente alla rivalutazione delle prove dell'esame di abilitazione, dato, invece, che la commissione si è limitata ad eseguire la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalle prove orali.

    Art. 4 Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 312/2007

    Questione inammissibile
    20 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2- bis , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui stabilisce che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Infatti il giudice remittente non è chiamato ad applicare la disposizione censurata, atteso che la caducazione da parte del Consiglio di Stato dell'ordinanza del TAR Calabria 16 luglio 2003 - adito in prima battuta e la cui competenza era venuta meno, a favore del Tar di Catania, in seguito alla proposizione del regolamento di competenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, accettato dalla controparte - nonché degli atti ad essa conseguenti e dei loro effetti, ha determinato il venir meno dei presupposti (la rivalutazione delle prove scritte effettuata dalla Commissione d'esame, la successiva ammissione del candidato alla prova orale e il superamento di questa) per l'applicazione della disposizione censurata.

    Art. 4 Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2005 al 23 agosto 2005. 80 parole aggiunte.

aggiunto: Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, … interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del aggiunto: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli … non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli elettiaggiunto: . Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115~art4 · fonte del testo

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