Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente: "ART. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale";
  • b)all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi";
  • c)all'articolo 213:
  • 1)al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,";
  • 2)dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti: "2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove e' custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo. 2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili";
  • d)all'articolo 214:
  • 1)al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,";
  • 2)dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: "1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia";
  • 3)al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui al comma 1,";
  • 4)al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo".

Testo vigente dal 23 agosto 2005

Corte costituzionale

22 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 267/2011

    Questione inammissibile
    12 ottobre 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale , sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 dello stesso d.lgs., o per commettere un reato. L'ordinanza di rimessione presenta carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta che ha dato origine alla sanzione amministrativa oggetto di opposizione, sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, tali da precludere la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente e da impedire, pertanto, lo scrutinio nel merito delle questioni

    Art. 213 c.d.s. · Art. 5-bis Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 118/2009

    Questione infondata
    24 aprile 2009

    Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo, deve essere disattesa la richiesta di restituzione degli atti al remittente in relazione alle modifiche apportate all'art. 213, comma 2- sexies , tenuto conto che, considerata l'epoca dell'infrazione, la norma de qua continua, ratione temporis , ad applicarsi nel testo originario.

    Art. 171 c.d.s. · Art. 213 c.d.s. · Art. 5-bis Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 448/2008

    Questione infondata
    29 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5- bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, a sua volta introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento all'art. 42 Cost., nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi in cui il ciclomotore fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Il rimettente, infatti, non ha addotto alcuna motivazione a sostegno dell'ipotizzato contrasto tra la norma e il parametro evocato.

    Art. 213 c.d.s. · Art. 5-bis Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione · Art. 42 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115~art5bis · fonte del testo

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