Art. 8-ter — Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:
- a)il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;
- b)le modalita' per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, e' abrogato. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024. 4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3
Testo vigente dal 17 agosto 2023
