Art. 14-novies — Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: "I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni";
  • b)all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo";
  • c)all'articolo 4, e' aggiunto in fine il seguente comma: "Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente";
  • d)all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito del Comitato e' costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente. Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalita' predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero. Il regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze. Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato e' costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente. Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge. Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato. L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato". All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 23 agosto 2005

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115~art14novies · fonte del testo

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