I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita' professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione. I bandi relativi al personale educativo, nonche' quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda. I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonche', per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali. E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica capacita' didattica in relazione alle capacita' di apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti. Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonche', sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove. Nei concorsi per titoli ed esami puo' essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto. La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 71 Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo' essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

71

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 604) che "Sino al termine di validita', le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso".

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 400, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3908/2026

    21 febbraio 2026

    In tema di personale docente della scuola pubblica, la reiterazione di contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili, stipulati dopo l'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, integra un abuso in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva CE n. 70/99, qualora non siano banditi concorsi con cadenza triennale o, pur essendo banditi con tale cadenza, essi siano inadeguati perché non consentono il conseguimento immediato del bene della vita, rappresentato dall'immissione in ruolo.

    Art. 400

    Rassegna di febbraio 2026, p. 101 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32831/2025

    16 dicembre 2025

    In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato, il difetto di un requisito di accesso al concorso (nella specie, l'abilitazione all'insegnamento in relazione al concorso per il reclutamento di insegnanti di ruolo per il triennio 2016-2019) non può essere sanato ex post in conseguenza del superamento di fatto delle prove d'esame, cui il candidato sia stato ammesso con riserva in forza di provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2005 - e ciò anche nel caso in cui sia disposto, per legge, l'integrale scorrimento delle graduatorie - atteso che detta norma riguarda le sole procedure cd. idoneative, finalizzate alla verifica di determinate capacità tecniche, e non quelle concorsuali, destinate, invece, a dispiegare effetti solo verso chi ad esse legittimamente partecipi in via comparativa, e, comunque, non consente, anche sul piano testuale, la sanatoria della posizione di chi fosse ab origine privo di un titolo necessario per partecipare al concorso.

    Art. 400 · Art. 97 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 150 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2015 al 1 gennaio 2018. .

… della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibilitolto: , si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, … scientifici e professionali, nonche', per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.tolto: ... E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si … titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. La rinuncia alla nominatolto: ... comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 604) che "Sino al termine di validita', le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art400 · fonte del testo

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