Art. 11-bis — Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal ((Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)) su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie. 45
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 9 dicembre 2023, n. 181
45con decorrenza dal 1 gennaio 2024
Il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la modifica al presente articolo si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Testo vigente dal 10 dicembre 2023
