Art. 11-bis — Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal ((Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)) su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie. 45

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 9 dicembre 2023, n. 181

45

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la modifica al presente articolo si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Testo vigente dal 10 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 10 dicembre 2023. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal Ministro tolto: dello sviluppo economico aggiunto: dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 9 dicembre 2023, n. 181

    Il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la modifica al presente articolo si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35~art11bis · fonte del testo

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