Art. 40-bis — Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane
I comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane, in via eccezionale e derogatoria ((per gli anni 2022 e 2023)), possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza ((degli esercizi 2022 e 2023)), con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.
Testo vigente dal 28 febbraio 2023
