Art. 14-viciesquinquies — Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per il rispetto del patto di stabilita' interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 23 agosto 2005
