Art. 6 — Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)). Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e' sostituito dal seguente: "114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati". Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente: "a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze";
  • b)la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente: "d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi";
  • c)la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente: "f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro delle finanze";
  • d)il comma 207 e' sostituito dal seguente: "207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilita' di organico.";
  • e)dopo il comma 208 e' inserito il seguente: "208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze".

Testo vigente dal 15 aprile 2000 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 19/2001

    Altra decisione
    23 gennaio 2001

    Restituzione degli atti al giudice remittente perchè proceda a una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 6 bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 gennaio 1997, n. 30, "nella parte ancora in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale 4 gennaio 1999, n. 1", riguardanti le procedure di riqualificazione (consistenti in una prova scritta, in un corso ed in una prova finale teorico-pratica), del personale in servizio, per l'accesso alla settima qualifica funzionale e la copertura di tutti i posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria; questione sollevata, in riferimento agli articoli 97 e 3 della Costituzione, per la violazione della regola del pubblico concorso e la difformità di regime giuridico rispetto all'accesso ai profili professionali nelle altre amministrazioni dello Stato. Va considerato che, successivamente alla proposizione dell'incidente di costituzionalità, l'articolo 22, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ha in più punti modificato le denunciate disposizioni, prevedendo una percentuale massima di posti riservati alle procedure di riqualificazione, una prova d'esame conclusiva e il divieto di utilizzare i candidati, che abbiano superato la sola prova selettiva iniziale, presso l'ufficio di destinazione. A.G.

    Art. 6 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 22 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1/1999

    Illegittimità dichiarata
    4 gennaio 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, l'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-'bis', del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), «limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale». Invero, premesso che la Corte, chiamata a pronunciarsi sulle norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, ha osservato che in un ordinamento democratico - che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo, il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento - il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la «provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione» la normativa in esame contraddice totalmente i «principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego», realizzando, nel quadro di una «sorta di globale scivolamento verso l'alto» di quasi tutto il personale dell'amministrazione finanziaria, una anacronistica forma di generalizzata cooptazione, che, proprio per quanto concerne in particolare l'accesso alla settima qualifica, pone in evidenza ulteriori elementi di irragionevolezza. In realtà, il dipendente, anche in mancanza del titolo di studio prescritto, viene ammesso al corso di riqualificazione soltanto con il superamento di una prova scritta di contenuto più che mai generico, con l'ulteriore possibilità di esercitare subito dopo, sia pure in via provvisoria, le funzioni connesse alla qualifica superiore; e tale genericità si estende ai contenuti del corso stesso e dell'esame finale: il che suscita fondati dubbi anche sulla «idoneità di un tale modo di selezione a consentire una seria verifica della professionalità richiesta per detta qualifica». - Cfr. S. nn. 333/1993 e 453/1990. - Riguardo alla possibilità per il legislatore di «derogare alla regola del concorso» soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione, v., per tutte, S. n. 477/1995. - V., altresì, S. nn. 320/1997, 134/1995, 528/1995, 314/1994, 487/1991, 161/1990, nelle quali - cfr., in particolare, la S. n. 314/1994 - la Corte ha osservato «come l'abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all'altro produca una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione». - Nella S. n. 309/1997, si è rilevato che, attraverso la «privatizzazione del pubblico impiego», il legislatore «ha inteso garantire, senza pregiudizio della imparzialità, anche il valore dell'efficienza, grazie a strumenti gestionali che consentano di assicurare il contenuto della prestazione in termini di produttività ovvero una sua più flessibile utilizzazione». - Sui «principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego», e sulle «norme di riforma economico sociale», v. S. nn. 479/1995 e 406/1995, 'ex multis'.

    Art. 6 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 aprile 2000

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1997 al 15 aprile 2000. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalita' del versamentoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario, … possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati". tolto: 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997aggiunto: . Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti … ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria. tolto: 6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

… termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669~art6 · fonte del testo

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