Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/2001

Altra decisione · depositata il 23/01/2001 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 549/1995
  • art. 6legge 669/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205,

206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art.

6, comma 6-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669

(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile

a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997),

convertito in legge 28 gennaio 1997, n. 30, promosso con ordinanza

emessa il 16 febbraio 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti

proposti dal sindacato SIPDAD ed altri contro il Ministero delle

finanze ed altri, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 - 1ª serie

speciale - dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione del sindacato SIPDAD nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che - nel corso di due appelli cautelari proposti per la

sospensione dell'esecuzione del bando di concorso relativo alla prova

selettiva per l'accesso ai corsi di riqualificazione per la copertura

di posti nella nona qualifica funzionale di personale

dell'Amministrazione finanziaria (Dipartimento delle dogane e delle

imposte indirette) - il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il

16 febbraio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97,

primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28

dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis del decreto-legge

31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,

finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza

pubblica per l'anno 1997), convertito in legge 28 gennaio 1997,

n. 30, "nella parte ancora in vigore dopo la sentenza della Corte

costituzionale 4 gennaio 1999, n. 1";

che il giudice a quo ripropone (ritrascrivendone i motivi) la

medesima questione già sollevata con ordinanza emessa il 5 maggio

1998 (iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1998) e decisa, con

la citata sentenza, nel senso della illegittimità costituzionale

delle norme oggetto anche del presente scrutinio, "limitatamente alle

procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica

funzionale";

che, secondo il rimettente, se le ragioni connesse ai limiti

oggettivi di rilevanza in quel giudizio non consentono di estendere

alla fattispecie il dictum della Corte, tuttavia l'identità della

ratio decidendi porta a ritenere non manifestamente infondati gli

stessi dubbi di incostituzionalità delle denunciate disposizioni,

anche in relazione alle procedure di riqualificazione per l'accesso

alle altre qualifiche funzionali (e segnatamente alla nona);

che, infatti - continua il Consiglio di Stato -,

l'istituzione di procedimenti di "riqualificazione" del personale

(consistenti in una prova scritta, in un corso ed in una prova finale

teorico-pratica), riservati ai dipendenti in servizio, per la

copertura di tutti i posti disponibili nelle dotazioni organiche

dell'amministrazione finanziaria (livelli dal V al IX), risultano

lesivi:

a) dell'art. 97, primo e terzo comma, Cost., per la

violazione della regola del pubblico concorso ed il pregiudizio

arrecato al buon andamento della pubblica amministrazione dalla

previsione della copertura di tutti i posti disponibili mediante un

reclutamento interno;

b) dell'art. 3 Cost., per la difformità di regime

giuridico rispetto all'accesso ai profili professionali nelle altre

amministrazioni dello Stato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di

manifesta infondatezza della sollevata questione;

che si è costituito il SIPDAD (Dirstat Finanza - Settore

dogane), chiedendo la declaratoria di fondatezza della sollevata

questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno

incidente di costituzionalità, le denunciate disposizioni sono

state, in più punti, direttamente modificate dall'art. 22, comma 1,

della legge 13 maggio 1999, n. 133 (emanato proprio in seguito alla

sentenza n. 1 del 1999 di questa Corte);

che, in particolare, tale normativa sopravvenuta prevede, tra

l'altro, che:

a) la copertura dei posti, attraverso le procedure di

riqualificazione in argomento sia limitata a non oltre il settanta

per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche

interessate dalle procedure medesime (art. 3, comma 205);

b) a conclusione dei corsi, i candidati vengano sottoposti

ad una prova d'esame (art. 3, comma 206, lettera e);

c) i candidati che abbiano superato la sola prova selettiva

iniziale non possano più essere utilizzati, neppure

provvisoriamente, presso l'ufficio di destinazione e con le funzioni

ed il trattamento economico inerenti al relativo profilo superiore

(art. 3, comma 207);

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulle denunciate disposizioni, e dunque il giudice a quo deve

procedere ad una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza

della sollevata questione, anche perché il comma 2 del citato art.

22 stabilisce che gli atti ed i procedimenti svolti nelle procedure

di selezione già avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in

conformità a quanto disposto dal precedente comma 1;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti

al giudice medesimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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