Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso" sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle finanze, ((d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata)), di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,";
  • b)nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i soggetti cui puo' essere conferita la concessione, dopo le parole: "la gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,';
  • c)nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: " ;
  • d)nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario puo' avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
  • e)dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo: "91-bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). - 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.". Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

Testo vigente dal 2 marzo 1997

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 455/2000

    Questione infondata
    2 novembre 2000

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt.…

    Art. 65 Riscossione imposte sul reddito · Art. 5 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 186/1999

    Questione infondata
    25 maggio 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con ricorso della Regione Siciliana, per violazione degli artt. 17 e 36 dello statuto speciale e delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti dell'art. 5, comma 1, lettera a), del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e contenente disposizioni a completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997) che, modificando l'art. 26 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, prevede la facoltà del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire con proprio decreto, in situazioni particolari, l'esonero del commissario governativo delegato provvisoriamente, a norma dell'art. 24 dello stesso d.P.R. n. 43, alla riscossione dei tributi, dall'obbligo - dall'art. 26 già ribadito anche nell'ipotesi 'de qua' - del "non riscosso come riscosso". Se se ne ricostruisce esattamente la portata, infatti, la disposizione impugnata risulta immune dalle censure mossele. Atteso che, per quanto riguarda la introdotta possibilità di esonero del commissario governativo dal suddetto obbligo, va considerato che l'efficacia, della norma statale censurata, nell'ambito della Regione Siciliana - fino ad eventuali nuovi interventi legislativi regionali - dipende proprio da ciò che hanno disposto, in armonia con il sistema delle norme statutarie, attraverso il "rinvio mobile" alle disposizioni del d.P.R. n. 43 del 1988, e alle "successive modifiche" delle stesse - nell'esercizio della competenza della Regione in ordine alla istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi riconosciutale, nei limiti dei principi ivi indicati, dall'art. 132 del d.P.R. n. 43 del 1988 -, l'art. 1, in generale, e l'art. 18, comma 3 - con specifico riferimento, tra gli altri, agli artt. 24 e 26 del d.P.R. n. 43 del 1988 - della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35. Mentre, per quanto riguarda l'autorità cui compete il potere di esonero, dal fatto che tale potere si esercita mediante atti di natura senza dubbio amministrativa e non normativa, e dalle statuizioni dell'art. 2, comma 1, della stessa legge regionale n. 35 del 1990 - conformi al sistema risultante dallo statuto speciale (art. 20) e dalle norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - secondo cui le attribuzioni del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro previste dal d.P.R. n. 43 del 1988, e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, si desume pianamente che anche la potestà di esonero in questione, attribuita dalla disposizione impugnata al Ministro delle finanze (d'intesa con quello del tesoro) è esercitata in Sicilia, cioè con riguardo ai commissari governativi nominati per gli ambiti di riscossione inclusi nel territorio siciliano, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, al quale, del resto, a norma dell'art. 18, comma 2, della stessa legge regionale n. 35 del 1990, già spetta la nomina del commissario governativo. Ne' in contrario può trarsi argomento dalla previsione, nella disposizione impugnata, del parere obbligatorio dell'"amministrazione regionale interessata", giacché l'esistenza, in Sicilia, di una potestà regionale concorrente in materia di riscossione dei tributi - potestà che si traduce nell'esercizio, da parte dell'amministrazione regionale, dei compiti, inerenti alla riscossione, che le legge attribuisce, per il restante territorio nazionale, all'amministrazione statale - non consente di sostenere che tale previsione sia riferibile alla ricorrente. Anche se deve ritenersi, in forza del principio di leale collaborazione, che, poiché in Sicilia il servizio di riscossione, benché istituito e disciplinato dalla Regione, opera anche riguardo a gettiti tributari riservati, sia pure in via eccezionale, allo Stato (art. 36, secondo comma, dello statuto, e art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 1074 del 1965) il provvedimento regionale con cui si disponga l'esonero in questione presupponga a sua volta la preventiva consultazione dell'amministrazione statale delle finanze. red.: S. Pomodoro

    Art. 5 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 · Art. 7 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1997

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1996 al 2 marzo 1997. 664 parole tolte, 7 parole aggiunte in 8 capoversi.

a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso" sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle finanze, tolto: sentito aggiunto: d'intesa con il Ministro del tesoro aggiunto: e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,";

c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: tolto: "1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.";

tolto: d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: "8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.";

tolto: e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la dilazione dei versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi e' pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.";

tolto: f) nell'articolo 91, in materia di rappresentanza del concessionario, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, il concessionario del servizio di riscossione e' rappresentato dinanzi al giudice delegato dal collettore il quale, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa, puo' stare in giudizio personalmente.". 2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: "100.000" e' sostituita dalla seguente: "600.000". 3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le modalita' di pagamento, le parole: "non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata" sono soppresse;

tolto: b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennita' di mora, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,";

tolto: c) nell'articolo 65, secondo comma, primo periodo, concernente beni pignorabili, le parole: "in virtu' di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669~art5 · fonte del testo

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