Corte costituzionale

Ordinanza n. 455/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 5

del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge

28 febbraio 1997, n. 30, promossi con ordinanze emesse il 23 giugno

1999 dal pretore di Verona nel procedimento di opposizione

all'esecuzione proposto da Lucia Burato nei confronti del

concessionario del servizio riscossione tributi di Verona ed altri,

iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale,

dell'anno 1999 e il 30 giugno 1999 dal tribunale di Verona nel

procedimento di opposizione all'esecuzione proposto da Silvia Cagnoni

nei confronti del concessionario del servizio riscossione tributi di

Verona ed altro, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il pretore di Verona, con ordinanza emessa il

23 giugno 1999 nel corso di un procedimento di opposizione

all'esecuzione proposto dal terzo che assumeva di essere proprietario

di beni sottoposti ad esecuzione forzata esattoriale, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale (iscritta al n. 657 del reg.

ord. 1999) dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) -

come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996,

n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 - il quale

prevede che l'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o

desistere dal procedimento quando sia dimostrato, mediante esibizione

di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore

all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, che i beni

appartengono a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari;

che il giudice rimettente ritiene che la norma, la quale

prevede che il titolo di acquisto da parte del terzo estraneo

all'esecuzione esattoriale debba essere anteriore all'iscrizione a

ruolo del tributo, sia in contrasto con gli artt. 24 e 42 della

Costituzione, giacché non consentirebbe al terzo incolpevole

acquirente con atto anteriore al pignoramento di far accertare in

giudizio il proprio diritto e costituirebbe una irragionevole

limitazione del diritto di proprietà;

che la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è

considerata rilevante nel giudizio del quale il pretore è investito

e nel quale il terzo ha proposto opposizione alla esecuzione per aver

acquistato la proprietà del bene oggetto dell'espropriazione

esattoriale prima del pignoramento, lasciando al debitore sottoposto

all'esecuzione forzata un diritto personale di godimento;

che il tribunale di Verona, con ordinanza emessa il 30 giugno

1999, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale

(iscritta al n. 708 del reg. ord. 1999);

che nel giudizio promosso dal pretore di Verona è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente

infondata;

che in una successiva memoria l'Avvocatura, concludendo per

la manifesta infondatezza della questione, ricorda che la

giurisprudenza costituzionale ha ammesso limiti al regime delle prove

nella disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte,

ragionevolmente giustificati dalla finalità di evitare facili

elusioni del pagamento dell'imposta, e sottolineando che analoga

questione è già stata già dichiarata non fondata (sentenza n. 351

del 1998).

Considerato che le due ordinanze sollevano una identica questione

di legittimità costituzionale, sicché i relativi giudizi vengono

riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - il cui

contenuto normativo è stato sostanzialmente trasfuso nell'art. 63

dello stesso d.P.R. a seguito della sostituzione dell'intero titolo

II (Riscossione coattiva), in forza dell'art. 16 del decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - stabilendo che l'ufficiale

della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal

procedimento quando la proprietà del terzo è dimostrata mediante

esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data

anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, non

riguarderebbe solo gli atti che compie l'ufficiale esattoriale, ma,

secondo l'interpretazione accolta dai giudici rimettenti, prevede un

limite alla prova destinato ad operare anche nel giudizio di

opposizione promosso dal terzo;

che la disciplina speciale della riscossione coattiva delle

imposte non pagate, mediante l'espropriazione forzata alla quale

provvede lo stesso esattore, risponde all'esigenza di pronta

realizzazione del credito fiscale, attuata con una procedura

improntata a criteri di semplicità e di speditezza, i quali possono

comportare non solo presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni e

preclusioni nelle opposizioni, ma anche limiti probatori (da ultimo

sentenze n. 351 del 1998, n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 358

del 1994);

che la disciplina dell'ammissibilità e del regime delle

prove è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla

discrezionalità del legislatore (sentenza n. 351 del 1998), ed una

regolamentazione di tali limiti per provare la proprietà di beni

pignorati nella casa del contribuente moroso diversa da quella

prevista per la comune esecuzione forzata può essere giustificata,

in relazione alle specifiche finalità del procedimento di esecuzione

esattoriale ed alla posizione dei soggetti coinvolti, dall'esigenza

di escludere la possibilità di fraudolente elusioni stabilendo la

sostanziale inopponibilità al fisco di atti di alienazione,

successivi all'obbligazione tributaria, di beni che permangono nella

casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti; ciò che non

comporta una lesione del diritto di agire in giudizio, né una

violazione della garanzia riconosciuta alla proprietà privata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), come modificato dall'art. 5 del decreto-legge

31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997,

n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della

Costituzione, dal pretore e dal tribunale di Verona con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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