Art. 5-bis — Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi
In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie gia' iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' operative delle citate disposizioni
Testo vigente dal 2 marzo 1997
