Art. 11 — Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise

((Modifiche al decreto)) legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise All'articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
  • b)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative ((concernenti)) le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), ((del presente decreto,)) hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ((...)) del decreto previsto ((dal citato articolo 33-ter)), comma 2. Le disposizioni di cui ((al predetto articolo 33-ter)), comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».

Testo vigente dal 2 agosto 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2025 al 2 agosto 2025. 6 parole tolte, 27 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise All'articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative tolto: concernente aggiunto: concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), aggiunto: del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale tolto: della Repubblica italianaaggiunto: ... del decreto previsto tolto: dall'articolo aggiunto: dal citato articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui tolto: all'art. aggiunto: al predetto articolo 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84~art11 · fonte del testo

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