Art. 11 — Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise
((Modifiche al decreto)) legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise All'articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
- b)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative ((concernenti)) le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), ((del presente decreto,)) hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ((...)) del decreto previsto ((dal citato articolo 33-ter)), comma 2. Le disposizioni di cui ((al predetto articolo 33-ter)), comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».
Testo vigente dal 2 agosto 2025
