Art. 13 — Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 e' ((consentito)) effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che ((si avvalgono del)) regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1 ((del presente articolo)).

Testo vigente dal 2 agosto 2025

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Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2025 al 2 agosto 2025. 3 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 e' tolto: possibile aggiunto: consentito effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia … di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che tolto: adottano il aggiunto: si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. … Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1 aggiunto: del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84~art13 · fonte del testo

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