Art. 5 — Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento

Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti: "8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito";
  • b)all'articolo 8:
  • 1)al comma 6, le parole: "all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, commi 7 e 9";
  • 2)dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreche' ricorrano per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso. 6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. 6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile". All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli";
  • b)al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.". All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'alinea, le parole: "degli articoli 2, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis";
  • b)alla lettera b), le parole: "agli elementi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli elementi". La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: "c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti". 2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale" sono aggiunte le seguenti: ", o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata"

Testo vigente dal 3 dicembre 2016

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2016 al 3 dicembre 2016. 56 parole tolte, 622 parole aggiunte in 9 capoversi.

Al aggiunto: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) tolto: nell'articolo aggiunto: all'articolo 2, i commi 8 e 8-bistolto: , sono sostituiti dai seguenti: tolto: « aggiunto: "8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tolto: e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta … omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore tolto: reddito aggiunto: imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di … stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600tolto: , e successive modificazioni. 8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo aggiunto: 9 luglio 1997, n. 241 tolto: del 1997. Nelaggiunto: . Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo tolto: di imposta aggiunto: d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi tolto: dell'articolo aggiunto: del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativatolto: . Nellaaggiunto: ; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa tolto: nonche' l'ammontare eventualmente gia' utilizzato in compensazione.»aggiunto: . Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito";

b) tolto: nell'articolo aggiunto: all'articolo 8:

1) tolto: nel aggiunto: al comma 6, le parole tolto: «aggiunto: : "all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9tolto: »aggiunto: " sono sostituite dalle tolto: parole « aggiunto: seguenti: "all'articolo 2, commi 7 e 9tolto: »aggiunto: ";

2) tolto: sono aggiunti i seguenti commi: « aggiunto: dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tolto: e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od … un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibileaggiunto: , mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando … stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633tolto: , e successive modificazioni. 6-ter. L'eventuale credito derivante dal tolto: minore aggiunto: minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma tolto: precedente aggiunto: 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo tolto: di imposta successivo aggiunto: d'imposta successivo, puo' essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo aggiunto: 9 luglio 1997, n. 241 tolto: del 1997, ovvero, sempreche' ricorrano per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui tolto: all'articolo 30 aggiunto: agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tolto: e successive modificazioni, aggiunto: chiesto a rimborso. 6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere chiesto a rimborsotolto: . 2 aggiunto: ove ricorrano, per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. 6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile". All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

aggiunto: b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.". All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tolto: son aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) tolto: nell'alinea aggiunto: all'alinea, le parole: tolto: « aggiunto: "degli articoli 2, comma 8tolto: »aggiunto: " sono sostituite dalle tolto: parole: « aggiunto: seguenti: "degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bistolto: »aggiunto: ";

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

b) tolto: nella aggiunto: alla lettera b)aggiunto: , le parole: tolto: «agli elementi» aggiunto: "agli elementi" sono sostituite dalle tolto: parole: « aggiunto: seguenti: "ai soli elementitolto: ».aggiunto: ". La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: "c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti". 2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale" sono aggiunte le seguenti: ", o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art5 · fonte del testo

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