Art. 9 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

  • a)all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
  • b)all'articolo 2230:
  • 1)al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), e' aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107.»;
  • 2)((al comma 1-bis, la parola: "m-quinquies)" e' sostituita dalla seguente: "m-sexies)")). L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025. Allo scopo di garantire la necessaria continuita' delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentativita' per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentativita', e comunque non oltre il 30 aprile 2025, e' prorogata la rappresentativita' vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno ((2027 ed euro)) 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede ((,)) quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, ((a euro 1.205.032)) per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028 ((,)) mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 ((e, quanto)) a euro 4.012.500 per l'anno 2026, ((a euro 3.615.095)) per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028 ((,)) mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 2024 al 25 febbraio 2025. 6 parole tolte, 9 parole aggiunte.

2) al comma 1-bis tolto: le parole: «aggiunto: , la parola: "m-quinquies)tolto: » sono sostituite dalle seguenti: «aggiunto: " e' sostituita dalla seguente: "m-sexies)tolto: »aggiunto: ". L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio … comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027tolto: , aggiunto: ed euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvedeaggiunto: , quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, aggiunto: a euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028aggiunto: , mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 eaggiunto: , quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, aggiunto: a euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028aggiunto: , mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari